Protezione Patrimoniale

La crisi che ha colpito vari settori economici e produttivi ha diffuso una certa urgenza nel "blindare" il proprio patrimonio per se e/o per soggetti terzi. A tal scopo esistono strumenti mirati, diversi o combinati, in funzione delle finalità perseguite. Tuttavia i benefici relativi alla tutela del patrimonio vengono perseguiti sulla base di finalità meritevoli di tutela e di strategie lungimiranti che tengono in considerazioni numerosi fattori quali ad esempio lo scopo, i beneficiari, il patrimonio, lo status attuale, quello perseguito, la situazione professionale, familiare ed a volte sentimentale. Una corretta tutela del patrimonio non può prescindere dalle finalità perseguite, ma allo stesso tempo non può ignorare la situazione di partenza o líeventuale esigenza di gestione del patrimonio o dei suoi frutti o dei singoli casi personali.

Lo Studio si occupa di selezionare, tra quelli disponibili, gli strumenti volti a tutelare il patrimonio aziendale e quello famigliare, finalizzando l'azione all'equilibrio tra ottimizzazione fiscale e protezione del patrimonio.

Il Fondo Patrimoniale
Quando si rende necessario soddisfare i bisogni della famiglia in merito al mantenimento, assistenza e contribuzione il fondo patrimoniale appare lo strumento più immediato ed efficace. Permetterà, divenendo patrimonio separato, di tutelare i beni familiari (immobili, mobili registrati o titoli di credito) dai rischi per esempio professionali o imprenditoriali, quali pretese creditorie o risarcitorie nascenti da situazioni lavorative od altro genere qualora i debiti non siano stati contratti per esigenze familiari o elusive. Per costituirlo è necessario il matrimonio con valenza civile e l'atto pubblico di costituzione dei coniugi o di un terzo annotato a margine dell'atto di matrimonio. Per tanto non possono beneficiarne le coppie di fatto e cessa nel caso di morte del coniuge, divorzio, annullamento del matrimonio. La proprietà dei beni del fondo spetta ad entrambi i coniugi.

Il Vincolo di destinazione
Se l'interesse da tutelare è quella di una persona fisica, di un soggetto disabile, della famiglia di fatto (che non trova spazio con l'applicazione del fondo) o di un Ente, allora questo appare come lo strumento adeguato. La figura, ex art. 2645 ter c.c. sulla trascrivibilità degli atti, è recente e permette di creare un patrimonio vincolato con determinati beni (immobili o mobili registrati). Si costituisce con atto pubblico e líinteresse da tutelate deve essere meritevole, come ad esempio quello di un disabile, di una fondazione, per dirimere dispute patrimoniali nelle separazioni, o per tutelare gli interessi dei soggetti in una famiglia di fatto. Comunque l'individuazione dell'interesse meritevole è fondamentale e deve essere fatta in maniera precisa prima della costituzione, in quanto il notaio esegue solo una valutazione sulla liceità, quella sulla meritevolezza dell'interesse, nel caso, è affidata successivamente al giudice. La durata del vincolo di destinazione è limitata nel tempo ad un massimo 90 anni in riferimento agli Enti o alla vita del beneficiario nel caso di persona fisica ed ha un periodo di monitoraggio di 5 anni.

Il Trust
E' un negozio giuridico di affidamento fiduciario, regolato da un diritto diverso dal diritto italiano, riconoscibile in Italia in forza della Convenzione de L'Aja sulla legge applicabile e sul riconoscimento dei Trust, del 1 luglio 1985, entrata in vigore in Italia dal 1 gennaio 1992. Per mezzo di tale negozio un soggetto (persona fisica o giuridica o ente), il disponente, trasferisce (ovvero affida) ad un altro soggetto, il trustee, la proprietà di tutti o parte dei propri beni (immobili, quote sociali, titoli, denaro, opere d'arte, altri beni) o diritti, nel fondo in trust, affinchè li amministri, li gestisca e ne disponga con le modalità e finalità indicate dal disponente nell'atto istitutivo di trust e nelle indicazioni successive, a favore di uno o più soggetti (identificati o identificabili), i beneficiari, ovvero per il raggiungimento di uno scopo.
Il trustee è il soggetto che si obbliga ad attuare il programma e le finalità espresse dal disponente nell'atto istitutivo di trust. Per la riuscita della realizzazione del programma è necessario attribuire piena autonomia al trustee mediante la segregazione (separazione) delle posizioni giuridiche soggettive, trasferite dal disponente al trustee, che non entrano a far parte del patrimonio personale del trustee, ma costituiscono il fondo in trust destinato alla realizzazione del negozio programmatico. La fiducia nel trustee viene valutata anche sulla base della sua capacità di adempiere l'incarico in ragione delle finalità del disponente.
Attraverso l'uso dei Trust, ed agendo da Trustee, instauriamo rapporti di fiducia, con soggetti privati ed imprese, fungendo da amministratori del loro patrimonio nella misura di quanto definito dall'atto redatto tra le due parti. Oggetto del Trust può essere qualsiasi patrimonio immobiliare o mobiliare.

La Polizza e i fondi pensione
Utilizzata quando l'intenzione è quella di costruirsi un capitale che abbia uno scopo puramente accumulativo e capace di produrre interessi attivi. Non da sottovalutare il fatto che, nel caso vengano portati a scadenza, rendono il capitale costituito insequestrabile ed impignorabile. Sul mercato esistono numerose offerte di prodotti assicurativi: fondamentale, al fine della segregazione del capitale, è verificarne il fine previdenziale e portare a termine il contratto.

Il contratto fiduciario
Quando la riservatezza diventa l'elemento fondante di uno scudo tra il proprio patrimonio ed i terzi, questo strumento protrebbe rivelarsi solutorio integrando e potenziando eventuali altri strumenti come il Trust e le Polizze. Infatti, esso non attua una segregazione del patrimonio ma un'interfaccia con i terzi in base allo scopo che si vuole realizzare. Si costituisce tramite un negozio giuridico detto fiduciario tra il reale titolare del patrimonio (fiduciante) e la società fiduciaria (monitorata dalla pubblica autorità) che assume l'amministrazione dei beni per conto del fiduciante, l'organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza di portatori di azioni e di obbligazioni (L. 1966/39). Tale società è l'unico intermediario abilitato alla compensazione delle plusvalenze e minusvalenze di società non azionarie (srl) e di redditi diversi derivanti da contratti di natura finanziaria (finanziamento e polizze assizurative) con le plusvalenze e minusvalenze generate da altri strumenti finanziari trattati in regime di risparmio amministrativo (art. 6 d.lgs n 461/1997).

Sedi

TEMPIO PAUSANIA (OT),
Viale San Lorenzo 4 - 07029 - (mappa)

TERNI (TR),
Strada di Cerreta 13 - 05100 - (mappa)

CASTOVILLARI (CS),
Via Galeno 93 - 87012 - (mappa)

Orari di apertura al pubblico

Dal lunedì al venerdì
dalle 15:30 alle 19:30

Si riceve esclusivamente previo appuntamento

Contatti

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tel. +39 079 639 13 37
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